Vendita con asporto, per l’Agenzia delle Entrate non è somministrazione



“Nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali dell'istante, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA e assoggettate ciascuna all'aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un'operazione principale, agli effetti dell'IVA, rispetto alle altre cessioni”. È questo il parere dell’Agenzia delle Entrate, che, rispondendo all’Interpello n.581 del 14 dicembre 2020, ha stabilito che “ai fini dell'IVA, in linea generale, un'operazione economica, che comprenda più elementi, deve essere considerata come costituita da diverse prestazioni e/o cessioni distinte e indipendenti che devono essere valutate separatamente”. Il provvedimento al link qui sotto.

Provvedimento sulla vendita con asporto >>

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