Codice identificativo: quando sarà attribuito?



Poiché ci sono pervenute alcune richieste di informazione in merito al codice identificativo, specifichiamo quanto segue.

Come noto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 - Suppl. Ordinario n. 26, la Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019 (c.d. Decreto Crescita), n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

La legge di conversione, in vigore dal 30 giugno 2019, ha introdotto nel decreto-legge una norma, l'articolo 13-quater, che detta nuove disposizioni in materia di locazioni brevi attività ricettive.

Il comma 4 del nuovo art. 13-quater del D.L. n. 34/2019, per migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.  

Si precisa che:

·         si fa riferimento a strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (cioè, oltre agli alberghi: case e appartamenti per vacanze, agriturismi, bed & breakfast, affittacamere, foresterie, ostelli, rifugi alpini, campeggi e altre tipologie previste dalle singole regionali che disciplinano la materia)

·         per "locazioni brevi" si intendono "i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

Ciò che più ci interessa, invece, sono i tempi di attuazione di tutto ciò.

Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono stabiliti:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

c) le modalità per la messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati agli utenti e alle autorità preposte ai controlli e per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

Come potete notare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministero delle Politiche Agricole, forestali e del turismo avrebbe dovuto stabilire i criteri con cui attribuire il codice identificativo e le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati.

Tuttavia, a causa del cambio di Governo ed in virtù del fatto che vari Ministeri saranno chiamati ad esercitare la Delega al Governo in materia di Turismo, non abbiamo certezza che il Codice Identificativo verrà effettivamente attribuito. In ogni caso, la sua concreta attuazione non rispetterà i tempi stabiliti dallo stesso legislatore.

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