Aiuti all’agriturismo dal Decreto Ristori



Il Decreto Ristori pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre scorso prevede un contributo a fondo perduto per coloro che sono titolari di Partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle contenute nell’elenco allegato al Decreto stesso. Confagricoltura Piemonte ricorda che sono interessate, per esempio, le attività di agriturismo (alloggio o ristorazione) e altre legate all’intrattenimento, lo sport, il turismo. Il contributo spetta a condizione che i ricavi di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 dei ricavi di aprile 2019 (questo requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019).
Per quanto riguarda la procedura, sono previste due modalità: coloro che hanno già beneficiato del contributo previsto dal precedente Decreto Rilancio non dovranno fare nulla, in quanto l’aiuto verrà accreditato dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente già comunicato; gli altri soggetti invece dovranno presentare una specifica istanza in via telematica, entro il termine che verrà stabilito con un prossimo provvedimento. L’importo del contributo si calcola applicando un apposito coefficiente legato al codice attività ATECO (per gli agriturismi con alloggio è pari al 150% – per quelli con ristorazione al 200%) all’importo spettante secondo le norme del Decreto Rilancio.
Il Decreto Rilancio cancella anche la seconda rata IMU 2020, in scadenza al 16 dicembre, con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività agrituristiche e di affittacamere, bed and breakfast, case vacanze. Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario che i proprietari degli immobili siano anche direttamente gestori delle attività che vi vengono esercitate.
Per i datori di lavoro privati dell’agriturismo con alloggio e ristorazione sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Tali pagamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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