Agriturismo: approvato il regolamento di applicazione della Legge Regionale



Come già anticipato il primo marzo scorso, è stato approvato il regolamento di attuazione della Legge Regionale che disciplina gli agriturismi, attività molto diffusa in Piemonte, sesta regione in Italia per numero di aziende. La suddetta legge prevede disposizioni in materia molto più stringenti rispetto alle precedenti: requisito fondamentale per un agriturismo è la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica. La prevalenza si calcola in termini di tempo dedicato all’attività agricola ed a quella agrituristica o in termini di reddito ottenuto nello svolgimento delle due attività ed è il discrimine sostanziale che distingue l’attività di agriturismo da altre attività di tipo turistico-ricettive. In mancanza di tale requisito, in caso di accertamento da parte degli organi di controllo, l’attività agrituristica potrebbe essere trasformata in attività commerciale, con pesantissime conseguenze fiscali e civilistiche quali, ad esempio, il diverso inquadramento di dipendenti con il passaggio da gestione INPS agricoltura a gestione commercio, con perdita delle agevolazioni per le zone svantaggiate e variazione di destinazione d’uso dei fabbricati. La nuova Legge Regionale, come già ampiamente illustrato in passato, ha variato anche le percentuali di incidenza dei prodotti dell’azienda nella preparazione di cibi e bevande: negli agriturismi devono essere utilizzati prodotti propri in misura non inferiore al 25 per cento ed inoltre, nella preparazione e somministrazione, deve essere presente una quota di prodotto proveniente da aziende agricole operanti in regione Piemonte che, sommata al 25 per cento, non sia inferiore all’85 per cento del valore totale della materia prima utilizzata.
Un altro aspetto verso il quale è necessario porre particolare attenzione è rappresentato dal fatto che, dal fascicolo aziendale, l’attività agrituristica deve risultare presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemonte dal quale sarà possibile elaborare un’apposita relazione da compilare o in via telematica sul sito stesso (da trasmettere al SUAP di competenza entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di attuazione) o in versione cartacea (i modelli sono stati approvati dalla Regione in questi giorni).
Tale relazione andrà anche a stabilire e comunicare alla Pubblica Amministrazione come l’azienda decide di dimostrare la prevalenza dell’attività agricola sull’attività agrituristica.
La Legge Regionale prevede anche la classificazione delle aziende agrituristiche sulla base del livello di comfort, della varietà dei servizi offerti e della qualità del contesto ambientale. Questa classificazione viene identificata con un numero variabile di girasoli (da 1 a 5).
La norma inoltre indica, in conformità con quanto avviene per altre attività turistico-ricettive, che l’azienda agrituristica deve esporre un’apposita targa identificante l’attività svolta da mettere in luogo ben visibile all’ingresso dell’azienda.
Il regolamento mette in evidenza anche delle norme igienico-sanitarie per le piscine e le palestre a disposizione degli ospiti e le modalità di apertura.
Confagricoltura e Agriturist Alessandria sono a disposizione dei soci, previo appuntamento, per fornire l’assistenza necessaria. Contattare Cristina Bagnasco in sede 0131/43151-2 int. 324.

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